La legge di conversione del nuovo decreto energia, dl 17/2022, detto anche "decreto bollette", è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 aprile, introducendo diverse novità anche per il settore del fotovoltaico.
Si tratta, nello specifico, della legge 27 aprile 2022, n. 34 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"), che prevede semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti fotovoltaici.
Vediamo, in questo articolo, alcune delle novità più interessanti volte a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro Paese.
Con l'approvazione del cosiddetto decreto bollette, una delle grandi novità previste per il settore del fotovoltaico riguarda lo snellimento delle procedure autorizzative.
Come stabilito all'articolo 9 del dl 17/2022, infatti, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici è considerata manutenzione ordinaria e quindi non richiede alcun permesso, autorizzazione o altro tipo di atto amministrativo di assenso. Questo vale sia per impianti su edifici che su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (come pergole, tettoie, ecc).
Fanno eccezione gli impianti installati in zone di grande interesse pubblico, per i quali è necessario il permesso della competente amministrazione.
Dunque, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra e con potenza inferiore a 1 MW, situati nelle "aree idonee" (il cui significato vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo) - non sottoposte a norme di tutela culturale e paesaggistica - sarà sufficiente una semplice Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).
Per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW si applica invece la procedura abilitativa semplificata. Esteso anche l'utilizzo del modello unico semplificato (previsto dal Dlgs 199/2021) per la realizzazione di impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
Inoltre, in base all'articolo 10-bis, nelle aree a destinazione industriale sarà consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e termici fino a una copertura del 60% della zona industriale di pertinenza.
Con il decreto bollette viene ampliato il novero delle aree classificate come "idonee", ai sensi del Dlgs 199/2021.
In particolare, si tratta dei siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni previste per legge, vengono effettuati interventi di modifica sostanziale per "rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione". Anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico.
Esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, inoltre, sono considerate aree idonee anche:
Vengono inoltre ampliate le possibilità di autoconsumo di energia, prodotta con impianti da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o siti diversi da quelli presso il quale opera l'auto-consumatore.
Infatti, l'impianto potrà essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km (al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo).
La procedura abilitativa semplificata (Pas) si applica anche ad impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW (comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica) collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici.
Sono compresi quelli in cave dismesse o installati a copertura di canali di irrigazione, mentre sono esclusi quelli installati in bacini d'acqua che si trovano in aree di notevole interesse pubblico.
È previsto, inoltre, un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, per il perseguimento di diversi obiettivi. Tra i principali:
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