Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.152 del 6 novembre 2021, il cosiddetto Decreto PNRR, diventa effettivo anche il Superbonus Alberghi. Credito d'imposta all'80% e contributo a fondo perduto fino a un massimo di 100 mila euro, per gli interventi ammissibili di riqualificazione edilizia ed energetica. Gli incentivi sono rivolti ad alberghi, hotel, strutture ricettive all'aria aperta e agriturismi, ma anche alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici). Approfondiamo meglio cos'è e come funziona il Superbonus Alberghi 80%.
Il Decreto PNRR dedica i primi 4 articoli al settore del turismo, prevedendo delle agevolazioni con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva. Alle attività sopra menzionate, infatti, è riconosciuto un credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi agevolabili (che puoi trovare nel prossimo paragrafo) e un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese ed entro un limite di 100 mila euro. Nel dettaglio, tale contributo viene riconosciuto fino a un importo massimo di 40 mila euro, che però può essere aumentato, anche cumulativamente:
Come stabilito al comma 3, l'ammontare massimo del contributo viene erogato in un'unica soluzione alla conclusione dell'intervento. Tuttavia, può essere concessa un'anticipazione non superiore al 30%, presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto all'albo (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), oppure una cauzione costituita- a scelta del beneficiario - in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli di Stato. Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi del Superbonus Alberghi.
Quali sono gli interventi agevolabili con il Superbonus Alberghi? A specificarlo è il comma 5 dell'articolo 1. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta all'80%, dunque, sono riconosciuti per le spese sostenute per:
Tra le spese ammissibili sono incluse anche quelle per la progettazione di tali interventi. Le agevolazioni sono previste per gli interventi realizzati tra il 7 novembre 2021 - ovvero la data di entrata in vigore del decreto - e il 31 dicembre 2024. Anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020, e non ancora conclusi, possono rientrare tra quelli cui spettano gli incentivi, a condizione che le relative spese siano state sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
Il credito d'imposta dell'80% è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi. Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In generale, gli incentivi sono concessi secondo l'ordine cronologico delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stanziate annualmente, ovvero:
È prevista, inoltre, una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica. Come indicato al comma 15 dell'articolo 1, tra l’altro, entro il 31 marzo 2025 il Ministero del turismo emanerà un decreto volto ad aggiornare gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione di strutture ricettive e imprese turistiche. Su questo argomento, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli riguardanti il Superbonus 110%:
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