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Proroga Superbonus 110%: le nuove scadenze

La Legge di Bilancio 2021, a inizio anno, aveva previsto alcune proroghe per il Superbonus 110% e per i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura, che erano in attesa di approvazione da parte del Consiglio UE. Dopo la conferma arrivata lo scorso luglio, che ha dato il via libera al Piano di ripresa e resilienza italiano, sono state quindi ufficializzate anche le nuove scadenze definitive del Superbonus. Vediamo, di seguito, il quadro completo e le ultime novità.

Proroga Superbonus 110%: le scadenze, caso per caso

Le nuove scadenze del Superbonus 110% prevedono limiti temporali diversi a seconda di varie tipologie di soggetti interessati. Ciò significa che, in alcuni casi, il bonus è stato prorogato fino al 30 giugno 2022, mentre in altri si arriva anche a fine del 2023. Nel dettaglio, per i lavori effettuati su edifici unifamiliari - ovvero case singole e indipendenti - il termine è quello del 30 giugno 2022. Nel caso di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, invece, sarà possibile usufruire di un'ulteriore proroga di 6 mesi (fino al 31 dicembre 2022) solo se al 30 giugno dell’anno siano già stati effettuati gli interventi per almeno il 60%. La stessa formula, ma con date diverse, è prevista per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari): scadenza al 30 giugno 2023, con possibilità di proroga al 31 dicembre 2023 nel caso di lavori completati per almeno il 60% al 30 giugno di quell’anno. Per i condomini la nuova scadenza è al 31 dicembre 2022 (senza ulteriori proroghe in base allo stato di avanzamento dei lavori), mentre per Cooperative, Onlus, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche rimane al 30 giugno 2022. In generale, per le spese sostenute nel 2022, le detrazioni saranno ripartite in 4 rate di pari importo invece di 5. Di seguito un riepilogo:

  • persone fisiche su edifici unifamiliari: 30/06/2022;
  • persone fisiche su edifici da 2 a 4 unità: 31/12/2022 (se effettuato 60% di lavori entro 30/06/2022);
  • condomini: 31/12/2022;
  • IACP: 31/12/2023 (se effettuato 60% di lavori entro 30/06/2023);
  • Cooperative, Onlus, Associazioni, SSD: 30/06/2022.

Superbonus 110%: semplificata la procedura per accedere agli interventi

Non solo le nuove scadenze. Un'altra novità, annunciata ad inizio agosto, riguarda l'adozione del modulo per la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), che riduce gli adempimenti necessari per accedere agli interventi del Superbonus 110%. Il modulo per la Cila-Superbonus contiene solo le informazioni essenziali: devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Inoltre, non è più necessaria l'attestazione di stato legittimo: basta la dichiarazione del progettista di conformità dell'intervento da realizzare. Semplificata anche la documentazione progettuale da allegare: l'elaborato progettuale consisterà nella descrizione sintetica dell'intervento, mentre eventuali elaborati grafici andranno previsti solo se indispensabili a una descrizione più chiara e completa. I vantaggi sono diversi. In primo luogo, dal punto di vista dell'eliminazione delle lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (in media, 3 mesi per ogni immobile oggetto di verifica). In secondo luogo, secondo le stime del Dipartimento della Funzione pubblica, l'eliminazione dell'attestazione di stato legittimo comporterà un risparmio di spesa di almeno 110 milioni di euro.

Superbonus e impianti fotovoltaici (con o senza accumulo)

Con la realizzazione di uno dei cosiddetti interventi “trainanti” (ad esempio isolamento termico o sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore ad alta efficienza) è possibile ottenere la detrazione al 110% anche per altri interventi "trainati". Come, appunto, l’installazione di un impianto fotovoltaico (con o senza accumulo). Per gli impianti solari fotovoltaici il limite massimo fissato per le spese è pari a 48.000€, e comunque entro il limite di 2.400€ per kW di potenza nominale dell’impianto. Nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, invece, il limite per kW di potenza si riduce a 1.600€. Per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo, le condizioni sono le stesse previste per l’impianto FV: tetto di spesa sempre pari a 48.000€ e comunque entro il limite di 1.000€ per ogni kW di potenza nominale. L’abbinamento fotovoltaico-pompa di calore rappresenta probabilmente quello più vantaggioso in termini di risparmio energetico. Sfruttando l’energia dell’impianto fotovoltaico per alimentare il compressore della pompa di calore, e abbinando un sistema di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, la quota di energia autoconsumata può arrivare anche al 90%. In ogni caso, anche abbinando il fotovoltaico a interventi di isolamento termico (ad esempio su tetti o facciate particolarmente esposte al sole) si può ottenere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio (condizione necessaria per usufruire del Superbonus). Ovviamente, gli interventi dovranno tenere conto delle specificità del singolo edificio, per avere risultati ottimali e raggiungere l’obiettivo. Se sei un installatore o un progettista di impianti FV, scopri qui come possiamo supportarti oppure contattaci per richiedere maggiori informazioni a un nostro professionista.

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