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Proroga Superbonus 2022: le novità della legge di Bilancio

E' stato ufficialmente prorogato al 30 giugno 2022 il Superbonus 110%, sebbene in alcuni casi si possano avere ulteriori 6 mesi aggiuntivi per portare a termine i lavori. Non si tratta, però, dell'unica variazione prevista dal decreto per quanto riguarda questo tipo di agevolazione, la quale è stata ampliata anche a nuovi soggetti e interventi. In questo articolo vediamo, nel dettaglio, quali sono i nuovi termini dopo la proroga al 2022 e un riepilogo delle principali novità del Superbonus "potenziato".

Proroga Suberbonus al 2022: le nuove scadenze

La legge di Bilancio 2021, come anticipato, ha prorogato il Superbonus 110% di sei mesi rispetto alla scadenza precedente, dunque sarà possibile beneficiare dell'agevolazione fino al 30 giugno 2022. Nel caso dei condomini, invece, qualora al 30 giugno 2022 siano già stati effettuati lavori per almeno il 60% di quelli complessivi, la detrazione al 110% spetterà anche per le spese sostenutefino a fine dell'anno (quindi al 31 dicembre 2022). Anche per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) è prevista la proroga di sei mesi (quindi fino a fine 2022, dato che la precedente scadenza era al 30 giugno 2022) più altri sei mesi in caso di lavori completati per almeno il 60% entro la proroga breve. Quindi, ricapitolando:

  • proroga breve: fino al 30 giugno 2022 per tutti (eccetto Iacp);
  • condomini: proroga breve + proroga lunga al 31 dicembre 2022 (se vengono effettuati lavori almeno al 60% entro i termini della proroga breve);
  • Iacp: proroga breve al 31 dicembre 2022 + proroga lunga al 30 giugno 2023 (se vengono effettuati lavori almeno al 60% entro i termini della proroga breve).

Prorogata, di conseguenza, anche la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito per gli interventi coperti. Inoltre, solo per le spese sostenute nel 2022, le detrazioni saranno ora ripartite non più in 5 ma in 4 rate di pari importo.

Superbonus 110% e Legge di Bilancio: nuovi soggetti e interventi

Oltre ad aver prorogato le scadenze, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto anche delle altre novità che riguardano il Superbonus 110%. Innanzitutto è stata chiarita la definizione di unità immobiliare "funzionalmente indipendente". Per essere definito tale, l'immobile dovrà essere dotato di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Inoltre, l'agevolazione è stata ampliata anche ad altri soggetti e interventi. Ad esempio, tra i soggetti beneficiari vengono incluse anche le persone fisiche (fuori dell'esercizio di attività professionali), con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Oppure, possono beneficiare del Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine dei lavori venga raggiunta una classe energetica di fascia A. Altri interventi ora inclusi riguardano:

  • interventi per la coibentazione del tetto (senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente);
  • lavori per la rimozione delle barriere architettoniche, anche se realizzati in favore di persone di oltre 65 anni;
  • impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici;
  • ricostruzione di immobili danneggiati da sismi avvenuti dopo il 2008, nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Altre novità Superbonus: colonnine elettriche e deliberazioni assemblea condominio

Infine, altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio riguardano colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici installate negli edifici e modalità per le deliberazioni dell’assemblea di condominio. Nel primo caso, è riconosciuta la detrazione del 110% (ripartite in 5 quote annuali di pari importo e 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) entro i seguenti limiti di spesa:

  • 2.000€ per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500€ per edifici plurifamiliari o condomini che installano un numero massimo di 8 colonnine;
  • 1.200€ per edifici plurifamiliari o condomini che installano un numero superiore a 8 colonnine.

Nel secondo caso, invece, viene specificato che le deliberazioni dell'assemblea di condominio, che hanno per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l'intervento, sono valide:

  • se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (regola già vigente);
  • a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Per approfondire altre tematiche legate al Superbonus 110%, ecco un articolo del nostro blog che potrebbe interessarti: Superbonus 110% impianti fotovoltaici: cosa devi sapere. Sei un installatore o un progettista di impianti FV? Scopri subito come possiamo supportarti oppure contattaci qui per richiedere maggiori informazioni.

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