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Fotovoltaico e accumulo tra gli interventi ammessi nell’Ecobonus al 110%

Dopo gli annunci degli scorsi giorni, è stato approvato il decreto che prevede l’incremento dell’aliquota di detrazione fiscale al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati a partire da luglio 2020. Approvato durante il Consiglio dei Ministri del 13 maggio, è ora diventato legge il decreto Rilancio, la manovra da 55 miliardi di euro destinata alle misure con cui il Governo si appresta a far ripartire l’economia italiana, a seguito della brusca frenata causata dall’epidemia di Coronavirus e relativo lockdown. Tra le misure più ingenti, e che ci si aspetta faranno da traino per l’intero tessuto economico del Paese, troviamo l’innalzamento del vantaggio fiscale per specifici interventi di riconversione energetica al 110%. Ovvero, si recupererà, in cinque anni, più del valore dell’intervento stesso. Si aprono così prospettive di crescita per tutto il settore dell’edilizia con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

Ecobonus 110%: gli interventi ammessi

La norma ammette al credito d’imposta al 110% tutti gli interventi già previsti per il Sismabonus e l’Ecobonus, imponendo come condizione indispensabile per accedere alla detrazione al 110% la realizzazione di queste misure in abbinamento ad almeno uno dei tre interventi individuati come “trainanti”. Questi sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali degli edifici, con un tetto massimo di spesa pari a € 60.000 (moltiplicabile per il numero delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio oggetto di intervento);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o con impianti di microcogenerazione – il tetto massimo di spesa per questo intervento è pari a € 30.000 (moltiplicabile per il numero delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio oggetto di intervento);
  • interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore o con impianti di microcogenerazione – il tetto massimo di spesa anche per questo intervento è di € 30.000.

Come anticipato, questi macro-interventi consentono di ottenere l’agevolazione fiscale al 110% anche per tutti gli altri interventi “minori” di riqualificazione energetica, come la sostituzione degli infissi o le schermature solari, ma anche altre due tipologie di interventi importanti: l’installazione di impianti fotovoltaici, con o senza sistemi di accumulo, e l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Ecobonus 110%: fotovoltaico, accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici

L’installazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica diventa a tutti gli effetti un intervento che può godere della detrazione fiscale al 110%. Abbinato ad uno dei tre interventi trainanti o ad un intervento di messa in sicurezza sismica dell’edificio, il limite massimo fissato per le spese è pari a € 48.000, e comunque entro il limite di € 2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto. Per lavori di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite per kW di potenza si riduce a € 1.600. La detrazione al 110% viene riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo, con le stesse condizioni previste per l’impianto FV, con un tetto di spesa sempre pari a € 48.000 e comunque entro il limite di € 1.000 per kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione di qualsiasi natura ed è subordinata alla cessione al GSE dell’energia che non viene autoconsumata. La detrazione al 110% si applica anche all’installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici, sempre congiuntamente ad uno dei tre interventi trainanti.

Ecobonus 110%: modalità e tempistiche per gli interventi

Gli interventi ammessi sono quelli su immobili adibiti ad abitazione principale e condomìni avviati a partire dal 1° luglio 2020 fino a tutto il 2021. La detrazione si applica nella misura del 110% da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Interessante la possibilità di cessione del credito, alle banche, ad altri istituti di credito, o anche alle imprese che effettueranno i lavori, tramite la modalità di sconto in fattura. Condizione indispensabile richiesta dal Decreto è che i lavori effettuati garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non possibile, che ottengano la classe energetica più alta. Per questo servirà dimostrazione mediante l'attestato di prestazione energetica (APE). Vuoi progettare un impianto fotovoltaico efficiente e con le tecnologie più avanzate? Scopri il nostro catalogo prodotti con i migliori marchi del mercato fotovoltaico oppure contattaci qui per avere maggiori informazioni.

Il bonus per la micromobilità elettrica

Altra novità interessante introdotta dal decreto Rilancio è la misura che prevede un bonus da 500 euro per acquistare bici elettriche, monopattini elettrici o altri mezzi di micromobilità. Il bonus è destinato ai residenti nelle città metropolitani o nei comuni oltre i 50.000 abitanti. Leggi qui il nostro approfondimento sulla micromobilità elettrica.

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