Di cosa tratta il Decreto Iperammortamento?
L'iperammortamento 2026 è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese , che possono maggiorare il costo fiscale dei beni strumentali 4.0 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.
Quindi, aumentando ai soli fini fiscali il valore del bene, la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte dirette si riduce, consentendo alle aziende di dedurre di più e pagare meno.
Non si tratta quindi di un contributo a fondo perduto o un credito d'imposta. L'iperammroatamento è una deduzione extra-contabile che permette di avere un risparmio fiscale solo se l'impresa richiedente ha degli utili da tassare, per tutta la durata del piano di ammortamento dei beni.
Il beneficio quindi non è immediato, ma viene distribuito lungo tutto il periodo di ammortamento del bene (tipicamente 5-10 anni, a seconda del coefficiente). Il primo anno si applica la regola del 50% della quota annua.
Qual è il periodo di validità?
Le aziende possono richiedere di accedere a questa agevolazione per Investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. Al fine di individuare l'esatta data di investimento, è necessario fare rifermento alla data di consegna o spedizione del bene.
Chi può richiede l'incentivo?
L'Iperammortamento può essere richiesto da qualsiasi soggetto titolare di reddito d'impresa indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore. Sono ammesse quindi anche ditte individuali, ma non privati che non siano imprenditori o professionisti con reddito di lavoro autonomo.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Gli investimenti che possono beneficiare di questa misura sono divisi in 3 categorie
- Beni materiali strumentali Industria 4.0 (Allegato IV)
- Beni immateriali e software 4.0 (Allegato V)
- Impianti per autoproduzione di energia rinnovabile destinati all'autoconsumo: La categoria comprende impianti che producono energia da fonti rinnovabili ossia:
- Impianti fotovoltaici
- Sistemi di accumulo
- Impianti eolici
- Altri impianti FER per autoconsumo
Quali sono i principali cambiamenti rispetto alla versione precedente?
- Eliminazione del Vincolo Made in Europe per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V, aprendo la strada ad un gran numero di investimenti in componenti extra-UE.
Tale vincolo di origine, è stato però mantenuto per i moduli fotovoltaici.
- Nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie verso il GSE: ora le aziende devono comunicare lo stato di avanzamento del progetto in ogni sua fase, dall'avvio al completamento, così da garantire un maggiore monitoraggio e controllo sull'utilizzo dei fondi stanziati.
- Obbligo di perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale per tutti gli investimenti (anche quelli sotto i 300.000 euro) per dimostrare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione - NON è più consentita un'AUTOCERTIFICAZIONE
- Modifica delle agevolazioni sistemi di accumulo:
- sono ammissibili solo se collegati a nuovi sistemi di generazione di energia (non ad impianti pre-esistenti)
- Eliminazione del tetto massimo di 900 euro/kWh agevolabile, sostituito da un limite “dinamico” calcolato in proporzione all’impianto fotovoltaico
Focus impianti fotovoltaici
Come anticipato, per i soli moduli fotovoltaici, è ancora presente un vincolo stringente circa l'origine.
In particolare, sono ammessi esclusivamente i moduli registrati nelle categorie B o C del Registro ENEA:
- Tipo b) moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea con celle con rendimento almeno pari al 23,5%;
- Tipo c) moduli prodotti in UE con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotte in UE, con efficienza di cella ≥24,0%
Al fine dell'Iperammortamento per i moduli fotovoltaici, è condizione necessaria che i moduli e le celle siano entrami realizzati all'interno dell'Unione Europea.
È importante sottolineare che i moduli fotovoltaici con efficienza inferiore a quelle sopraindicate, anche se realizzati in Europa, non possono rientrare nell'Iperammortamento.
Attenzione! Questa limitazione è stata però ELIMINATA con l'aggiornamento del decreto fiscale per gli altri beni agevolabili.
Quindi, tutti gli altri componenti di un impianto fotovoltaico (inverter, batterie, accessori…) per ottenere i benefici dell'Iperammortamento, possono essere acquistati da fornitori extraeuropei, purché vengano utilizzati in strutture produttive localizzate in Italia.
Un ulteriore elemento da sottolineare riguardo agli impianti fotovoltaici riguarda il dimensionamento che non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente.
Quali sono le aliquote di maggiorazione previste?
L'Iperammortamento come detto, prevede la maggiorazione del costo dei beni acquistati per ridurre l'imponibile tassabile per le aziende. La maggiorazione segue uno schema a scaglioni progressivamente decrescenti che viene applicato sul costo di acquisizione del bene.
Scaglione di investimento | Maggiorazione |
Fino a 2.500.000 euro | 180% |
Da 2.500.001 a 10.000.000 euro | 100% |
Da 10.000.001 a 20.000.000 euro | 50% |
Oltre 20.000.000 euro | 0% |
Il tetto massimo entro il quale viene agevolato un investimento è di 20 milioni di euro all'anno. Poiché la misura è valida per 3 anni, il plafond complessivo a cui fare riferimento è di 60 milioni di euro.
L'Iperammortamento è cumulabile con altri incentivi?
Sì, a patto che non vengano agevolate le medesime quote di costo, poiché lo stesso investimento non può beneficiare di entrambe le agevolazioni.
In particolare, l'Iperammortamento non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dalla Transizione 4.0 (art. 1, comma 446, L. 207/2024) per gli stessi investimenti.
Quali sono gli adempimenti per ottenere l'Iperammortamento?
Gli adempimenti per accedere alla misura sono disciplinati dal decreto attuativo e sono di 3 tipologie:
1. Comunicazioni al GSE
Tramite piattaforma telematica: preventiva (con l'importo degli investimenti programmati e i dati), di conferma (entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con prova del versamento del 20% del costo del bene) e di completamento (entro il 15 novembre 2028 con perizia e certificazione contabile). Oltre a queste, è necessario fare delle comunicazioni periodiche annuali entro il 20 gennaio con gli investimenti e il 30 giugno con il piano di ammortamento, per consentire il monitoraggio degli oneri.
2. Perizia tecnica asseverata
Deve essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo o da un ente di certificazione accreditato. Come detto in precedenza, è OBBLIGATORIA per tutti gli investimenti, indipendentemente dal valore unitario. Essa deve attestare che il bene corrisponda alle categorie agevolate, che sia interconnesso al sistema di gestione aziendale e che soddisfi i vari parametri definiti dal decreto.
3. Certificazione contabile
Rilasciata da un revisore legale dei conti (D.Lgs. 39/2010) per attestare l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.
Clicca qui per scaricare il decreto completo.
