Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 4 giugno 2019, è entrato ufficialmente in vigore il decreto che regola la micromobilità elettrica. La sperimentazione, nelle città italiane che aderiranno, permetterà la circolazione di hoverboard, segway, monowheel e monopattini elettrici: veicoli entrati sempre più nell'uso comune, ma non previsti dal Codice della Strada e quindi, finora, vietati. Il decreto ministeriale attua la norma prevista dalla legge di Bilancio 2019 e specifica, nel dettaglio, modalità di attuazione e caratteristiche da rispettare per la circolazione di questi veicoli. Vediamo, dunque, cosa prevede il decreto sulla micromobilità elettrica.
Innanzitutto, come evidenziato dal titolo stesso del decreto, è bene sottolineare che si tratta di una sperimentazione per la "circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica". Questo significa che le disposizioni saranno valide solo nelle città e nei comuni che autorizzeranno tale sperimentazione, anche se c'è da dire che sono già diverse le amministrazioni che hanno mostrato interesse in tal senso: Milano, Torino, Roma, Bologna, solo per citarne alcune. Con il decreto micromobilità che è entrato ufficialmente in vigore il 27 luglio, ci sarà tempo un anno esatto per richiedere la sperimentazione. Quest'ultima potrà durare da un minimo di un anno a un massimo di due. Come detto, le tipologie di dispositivi elettrici sulle quali si concentra il decreto micromobilità sono 4:
Essi, tuttavia, dovranno rispettare norme specifiche per poter circolare, a partire dalla velocità, che non potrà essere superiore ai 6 km/h nelle aree pedonali e superiore ai 20 km/h su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili e strade con limite di velocità a 30 km/h. È vietato, inoltre, il trasporto di passeggeri o cose, oltre ad ogni forma di traino. Altra importante disposizione da evidenziare è che gli utilizzatori dovranno avere la maggiore età o, se minorenni, essere in possesso di patentino AM.
I dispositivi citati in precedenza, che rientrano tra quelli previsti dal decreto, dovranno comunque avere determinati requisiti per poter circolare. Ad esempio, quelli cosiddetti "non auto-bilanciati" – come ad esempio i monopattini elettrici – dovranno essere dotati di segnalatore acustico e di motore con potenza nominale massima non superiore ai 500 W. Il segnalatore acustico è d'obbligo, inoltre, anche per i segway. L'articolo 2 del decreto micromobilità elettrica fornisce indicazioni anche in merito alla visibilità. Da mezz'ora dopo il tramonto, o in caso di condizioni atmosferiche che richiedano l'illuminazione, non potranno circolare i dispositivi sprovvisti di:
In mancanza di tali requisiti, i micro-veicoli elettrici non potranno essere utilizzati o dovranno essere condotti a mano. Altre caratteristiche obbligatorie dei dispositivi sono:
I dispositivi per la micromobilità elettrica potranno essere utilizzati solo in ambito urbano. Nello specifico, l'allegato 2 del decreto indica quali sono gli ambiti di circolazione per ognuna delle 4 tipologie di dispositivo:
Insomma, il decreto micromobilità elettrica può dare una spinta importante all'utilizzo di veicoli elettrici non inquinanti, perfetti per tratte non eccessivamente lunghe e per limitare traffico ed emissioni. Resterà da vedere quali e quante saranno le città e i comuni che richiederanno l'autorizzazione alla sperimentazione: senza di essa, è bene ricordarlo, tali dispositivi continueranno ad essere vietati. Vuoi approfondire il tema della mobilità elettrica? Scopri di più sulla prima sperimentazione del Vehicle to Grid in Italia, oppure leggi i vantaggi della stazione di ricarica KEBA KeContact P30.